impianto – L’assemblea chiede la rimozione dell’antenna personale

Febbraio 2011
Abito in un condominio di 80 alloggi servito da un impianto centralizzato di tipo IF-IF in cascata. L’eccessiva lunghezza del cavo (80 metri dal tetto al mio alloggio), non mi permette di ricevere i programmi utili per la mia attività professionale (interprete e traduttore).
D’accordo con l’antennista e con parere favorevole dell’amministratore, tempo fa installai una parabola sulla parete del vano tecnico della mia scala, tra l’altro di proprietà esclusiva dei condomini della singola scala. L’illuminatore è un LNB monoblocco 3° con cui ricevo perfettamente sia i canali di Hot Bird 13° Est sia quelli di Eutelsat 16° Est con un cablaggio di 25 metri. Con il nuovo amministratore, il vecchio impianto condominiale è stato adeguato ma il mio problema non è stato risolto, non potendosi ancora ricevere i canali a 16° Est e per la lunghezza dei cavi. L’assemblea condominiale ha però chiesto ugualmente la rimozione della mia parabola. Premesso che la stessa non è visibile dalla pubblica via né si nota il cavo di discesa, vorrei sapere se è un mio diritto mantenere l’uso dell’impianto satellitare. Può l’assemblea condominiale impedire la ricezione dei programmi necessari alla mia professione?

Claudio P.

Il diritto all’installazione di antenne e accessori, sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo sia come facoltà compresa nel diritto primario all’informazione e diretta alla attuazione di questo (art. 21 della Costituzione), è limitato soltanto dal pari diritto di un altro condomino o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte del proprio immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata, per volontà della maggioranza dei condomini, un’antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda, invece, installare un’antenna autonoma, l’assemblea dei condomini può vietare la seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l’uso del terrazzo da parte di altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti l’installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può far accertare il proprio diritto all’installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall’art. 1137 c.c. o, essendo stato presente all’assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa (Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 11). Per altri regolamenti inerenti all’installazione di antenne personali può fare riferimento all’ottimo sito Internet http://www.radiomarconi.com/marconi/leggiantenna.html.
Se la sua antenna non genera problemi ad altri condomini, può quindi tranquillamente lasciarla al suo posto. Tuttavia, per il bene comune, sarebbe utile far revisionare l’attuale impianto per permettere la distribuzione di tutti i canali a 13° Est (a tutti i condomini) e a 16° Est (solo per lei). Questa soluzione le consentirebbe di ricevere gli stessi canali attuali e di rinunciare alla sua antenna personale per la “gioia” degli altri condomini.
Ovviamente lei dovrà rimuovere la sua antenna solo quando sarà completata l’opera di revisione, senza quindi rinunciare nemmeno per un giorno ai canali utili alla sua professione.

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