Per realizzare un impianto centralizzato d’antenna a regola d’arte, oltre ad avere chiare le esigenze del cliente, è necessario conoscere:

  • le Norme giuridiche
  • le Norme tecniche
  • le prestazioni dei prodotti per poter scegliere quali utilizzare
  • il comportamento dei segnali nei diversi mezzi trasmissivi.

Importante considerare che l’impianto d’antenna rientra tra gli impianti che devono soddisfare tutte le disposizioni “sparse” in diversi provvedimenti di legge riferibili alla “comunicazione elettronica”.

Parlando di impianti, probabilmente l’installatore pensa subito al D.M. 37/08. E non sbaglia. Però nel caso di un impianto centralizzato d’antenna non basta anzi, il DM 37/08 si applica “solo” (“solo” si fa per dire perché la sicurezza è fondamentale) per gli aspetti relativi alla sicurezza degli impianti, mentre per gli aspetti relativi alla funzionalità bisogna rispettare “obbligatoriamente” le prescrizioni di una specifica “Regola Tecnica”, cioè un provvedimento legislativo legalmente vincolante.

Forse è opportuno specificare che una “regola tecnica” non deve essere confusa con una “norma tecnica”.

Nella tabella 1 sono descritte le differenze esistenti tra una “Regola Tecnica”, una “Norma Tecnica” e una “Guida Tecnica”.

Tabella 1

Tipo documento Annotazioni
Regola Tecnica – Rientra nella tipologia delle “Norme Giuridiche” con prescrizioni di carattere tecnico. Si tratta di un provvedimento legalmente vincolante (tipicamente un Decreto Ministeriale) la cui applicazione è obbligatoria. Fornisce indicazioni di natura tecnica è può rimandare ad altri documenti come Norme o Guide tecniche. In tal caso, diventa obbligatorio l’uso della Norma e/o della Guida richiamati.

Il mancato rispetto delle indicazioni della regola tecnica determina il mancato riconoscimento di “lavoro a regola d’arte” con le implicazioni sanzionatorie che possono derivare.

Norma Tecnica – È un documento di applicazione volontaria. Viene emesso da organismi riconosciuti e fornisce indicazioni per la realizzazione di lavori “ripetuti o continui”. Le Norme Tecniche possono essere “di prodotto” oppure “di impianto”.

 

Non è obbligatorio applicare una Norma tecnica (a meno che sia richiamata in uno specifico provvedimento legislativo), ma il mancato rispetto comporta l’onere di dover dimostrare che il lavoro è realizzato a regola d’arte con prestazioni almeno pari alle prestazioni previste nella Norma Tecnica.

Applicando le indicazioni di una Norma tecnica l’installatore si trova tutelato in quanto al lavoro eseguito viene riconosciuto lo status di “regola d’arte”.

 

Guida Tecnica – È un documento realizzato tipicamente da comitati nazionali per fornire linee guida ed esempi per l’applicazione delle Norme Tecniche di derivazione nazionale, europea e/o internazionale. Le Guide seguono la prassi dell’inchiesta pubblica tipicamente utilizzata per le Norme. Come per le Norme, l’applicazione è volontaria salvo nei casi in cui il documento sia richiamato in un provvedimento legislativo per cui diventa “fortemente raccomandabile” e in qualche caso obbligatorio rispettare quanto prescrive. Una Guida Tecnica ha un’importante funzione nel campo degli impianti di comunicazione elettronica proprio perché riporta esempi per l’interpretazione puntuale delle Norme d’impianto nonché delle prescrizioni legislative, fornendo linee guida e parametri utili per “elaborare” varie soluzioni in grado di assicurare la regola d’arte anche nei casi più diversi che possono capitare nei cantieri.

Le indicazioni di una Guida costituiscono fonte importante per arricchire l’originalità delle intuizioni del progettista.

 

La Norma Giuridica per gli impianti d’antenna

La legge di riferimento per gli impianti d’antenna, cioè una tipologia appartenente alla famiglia degli “impianti di comunicazione elettronica”, è il Decreto Legislativo 259/2003 ovvero il “codice delle comunicazioni elettroniche”, la legge che regola tutto il settore, sia dal lato degli impianti trasmissivi, sia da quello degli impianti riceventi. Tra i vari articoli, di particolare rilievo è il 209 che tratta di: “Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica”. Si tratta dell’articolo che contempla il “diritto d’antenna”; con il comma 1 vieta ai «proprietari di immobili o di porzioni di immobili» di «opporsi all’installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali».

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che «gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero». Pertanto, rimanda ad un provvedimento del Ministero, e tale provvedimento è un Decreto Ministeriale che definisce le “Regole Tecniche”. 

come fare un impianto lo stabilisce la legge
Non più selve di antenne, come fare un impianto d’antenna lo stabilisce il decreto ministeriale 22 gennaio 2013

La Regola Tecnica per l’impianto d’antenna

Per la realizzazione di un impianto centralizzato d’antenna deve essere applicato il D.M. 22 gennaio 2013 (in precedenza era il D.M. 11 novembre 2005), che definisce le “Regole Tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione.”

Un installatore che vuole realizzare un impianto d’antenna non può prescindere dalle regole stabilite nel Decreto specifico per tali impianti.

Di seguito sono riportati gli articoli più significativi e qual è l’impatto delle prescrizioni nella scelta dei materiali per la realizzazione dell’impianto.

Art. 1

  • Il presente decreto disciplina gli impianti centralizzati d’antenna condominiali che ricevono i segnali del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare e ne effettuano la distribuzione nell’edificio con conseguente riduzione ed eliminazione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici sia funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell’art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  • Il presente decreto disciplina, altresì, la progettazione e la realizzazione degli impianti d’antenna riceventi il servizio di radiodiffusione conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da parte dei servizi di comunicazione elettronica.

Commento

Sono indicate soluzioni impiantistiche adeguate con la finalità di limitare le antenne individuali nei limiti del possibile poiché deve essere in ogni caso rispettato il diritto individuale previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, così assumono fondamentale importanza le condizioni installative con gli “adeguati spazi installativi” richiamati nell’articolo 6 che descrive i criteri realizzativi.

Il comma 2 richiama l’attenzione sulla necessità di considerare le variazioni che prevedono il passaggio di frequenze a servizi di telefonia mobile (LTE e tra poco il 5G). In pratica, il proprietario di un impianto d’antenna realizzato dopo il gennaio 2013 non potrà lamentarsi con gli operatori che diffondono servizi LTE se l’impianto dovesse subire disturbi, ma dovrà rivalersi su chi ha realizzato l’impianto.

Art. 3

Caratteristiche generali

  • Gli impianti centralizzati d’antenna sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l’esigenza del ricorso ad antenne riceventi individuali, in modo tale da garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica.
  • A condizioni di non interferenza è prevista la realizzazione di un impianto che consenta i servizi interattivi.
  • Le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente decreto consentono la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.

Commento

Per rispettare questa disposizione è necessario selezionare con cura le antenne da utilizzare in funzione dei segnali disponibili e delle direzioni da cui provengono, nella zona dove sarà utilizzata l’antenna. Le considerazioni di guadagno, angolo di direttività e rapporto avanti e indietro, possono contribuire all’ottimizzazione della ricezione. Anche la tipologia del sostegno può contribuire a garantire la possibilità di aggiungere antenne specifiche per soddisfare esigenze nel rispetto del “diritto inderogabile di libertà…”.

In pratica, per osservare l’articolo 3 è necessario che gli edifici siano dotati di un’infrastruttura con adeguati spazi installativi destinati a ospitare l’impianto centralizzato, ma anche eventuali ulteriori antenne specifiche per soddisfare esigenze altrettanto specifiche.

Art. 4

Divieti di discriminazione

  • Gli impianti centralizzati d’antenna non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti esclusivamente in segnali terrestri primari e satellitari.
  • L’impianto centralizzato d’antenna non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze.
  • L’utilizzo di un mezzo trasmissivo non deve comportare l’esclusione di altri mezzi trasmissivi che siano da considerare equivalenti o complementari tra loro.

Commento

L’articolo stabilisce i “Divieti di discriminazione”, pertanto bisogna prestare attenzione a non discriminare le stazioni emittenti che siano da considerare “segnali primari” (sono considerati “primari” i segnali con un determinato livello di campo elettromagnetico rilevato nella zona di ricezione), le prestazioni delle antenne devono essere considerate con attenzione per individuare la tipologia di antenna più idonea per la zona.

Anche la rete di distribuzione deve essere ben progettata per garantire su tutte le prese dell’impianto livelli entro i limiti minimi e massimi previsti dalla Norma di riferimento (CEI EN 60728-101) per evitare discriminazioni fra le diverse utenze.

La scelta di utilizzare uno specifico mezzo trasmissivo non può impedire l’uso di un diverso mezzo trasmissivo se fosse necessario per soddisfare specifiche esigenze di un utente.

Per garantire condizioni di non discriminazione tra mezzi trasmissivi sono determinanti le dimensioni dei tubi corrugati dove far transitare i cavi.

Art. 5

Qualità di ricezione

La qualità di ricezione di ciascun programma contenuto in un segnale terrestre primario non deve subire significativi degradi, secondo quanto previsto nel successivo art. 6.

Commento

Un articolo sintetico per ricordare che la qualità di ricezione non può essere occasionale, ma deve essere stabile. Quindi risulta determinante progettare e realizzare l’impianto avendo cura di garantire un margine adeguato del rapporto segnale/rumore verificando il livello del segnale ma anche il MER e il conseguente BER.

Le prestazioni degli apparati passivi come derivatori e partitori, nonché la qualità del cavo e delle connessioni realizzate evitando disadattamenti dell’impedenza caratteristica sono il presupposto per assicurare una buona qualità e stabilità di ricezione.

Art. 6

Criteri realizzativi

  • L’impianto d’antenna è costituito di apparati, componenti tecnici e adeguati spazi installativi idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto, anche in considerazione del riutilizzo di parte della banda di frequenze UHF televisiva per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione europea.
  • I riferimenti per la conformità di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti centralizzati d’antenna sono:
  1. a) la direttiva 2004/108/CE relativa agli aspetti di compatibilità elettromagnetica;
  2. b) le pertinenti norme e guide tecniche di impianto del CEI e i relativi riferimenti normativi europei CENELEC. In particolare, la guida CEI 100-7 e le norme della serie EN 50083 ed EN 60728 per gli aspetti funzionali e di sicurezza. Per la conformità relativa alla sicurezza dell’impianto restano valide le disposizioni del decreto ministeriale n. 37/08.
  • I nuovi impianti d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione devono operare esclusivamente nelle bande di frequenze attribuite al servizio di radiodiffusione terrestre e satellitare secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e successive modificazioni.
Impianto centralizzato – Protezione da CEM
Gli apparati attivi e passivi che costituiscono l’impianto d’antenna devono garantire una protezione da interferenze elettromagnetiche fino a 120 dB nella banda @800 MHz

Commento

I “Criteri realizzativi” descritti nell’articolo costituiscono la “regola” da rispettare obbligatoriamente. Ne deriva che i componenti attivi e passivi devono avere un’adeguata protezione da interferenze elettromagnetiche con particolare attenzione alle frequenze utilizzate per il 4G nella banda 800 MHz e dal 2022 le frequenze che saranno utilizzate per il 5G nella banda 700 MHz.

La “regola tecnica” cita i documenti dove trovare i riferimenti per la conformità dell’impianto, indicando “in particolare” la Guida CEI 100-7, mentre per gli aspetti relativi alla sicurezza “restano valide” le disposizioni del DM 37/08. Significa che si utilizza il modello DiCo previsto dal DM 37/08, ma si dovrà scrivere nello spazio dove indicare le Norme applicate: “rispettate le disposizioni del DM 22-01-213 con l’ausilio della Guida CEI 100-7”.

Le “frequenze attribuite al servizio di radiodiffusione terrestre” sono cambiate con il passaggio alla telefonia mobile della banda 800 MHz e nel 2022 anche la banda 700 MHz sarà utilizzata per i servizi 5G. Ne consegue che l’impianto deve risultare adeguatamente “protetto” da eventuali interferenze derivanti da segnali trasmessi per la telefonia mobile 4G e 5G sulle bande 700 MHz e 800 MHz.

Importante curare con attenzione l’ancoraggio sul tetto, la scelta degli apparati attivi con prestazioni di immunità ai campi EMC adeguate e cavo coassiale con grado di schermatura idoneo. La Norma CEI EN 50083-2 definisce i livelli di immunità per la marcatura CE degli apparati attivi e passivi utilizzati negli impianti riceventi (amplificatori, convertitori, partitori, derivatori, ecc.).

Art. 7

Individuazione dei segnali

L’installazione di ogni impianto centralizzato d’antenna è preceduta dall’individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti.

Commento

Si impone di “individuare” preventivamente tutti i segnali primari terrestri presenti nella zona dell’installazione.
La Guida CEI 100-7 dedica un capitolo alla descrizione del metodo di misura. Il tecnico che opera in un determinato territorio conosce i segnali disponibili e può crearsi una scheda con i livelli rilevati che potrà utilizzare nei casi in cui il committente esprima esigenze diverse.

Impianto centralizzato  Formula segnale primario
La formula per calcolare il livello di campo elettromagnetico di un segnale

Art. 8

Distribuzione dei segnali

  • L’impianto centralizzato d’antenna permette la distribuzione all’utenza di tutti i segnali accertati in base a quanto previsto all’art. 7.
  • L’impianto centralizzato d’antenna, a seguito delle decisioni dei competenti organi condominiali adottate secondo le norme vigenti, permette la distribuzione, oltre che dei segnali individuati sulla base delle risultanze di cui all’art. 7, dei voluti:
  1. a) segnali terrestri secondari;
  2. b) altri segnali.

Commento

Sono specificate le tipologie di segnali distinguendo fra quelli che “devono” e quelli che “possono” essere distribuiti.

  • Tutti i segnali primari, individuati come prescritto all’articolo 7 devono essere distribuiti senza la necessità di sottoporre la scelta a decisioni assembleari particolari.
  • in presenza di utenti che richiedano segnali “non primari”, prima di procedere all’integrazione di tali segnali è necessaria una decisione degli organi condominiali, anche alla luce delle nuove regole per il condominio, introdotte con il D.L. 220/2012. Stessa prassi anche per la distribuzione dei segnali per i servizi interattivi necessari per l’utilizzo di sistemi interattivi evoluti, quelli che il DM definisce: “altri segnali”.
  • Nel caso in cui il committente imponga soluzioni non rispettose del dettato del DM, è opportuno specificare nella DiCo quali siano gli accordi stipulati con il committente. Tale precisazione è necessaria per evitare che eventuali acquirenti di unità immobiliari possano esigere l’adeguamento dell’impianto centralizzato adducendo il fatto che l’impianto dichiarato “a regola d’arte” nella DiCo se non diversamente specificato deve rispettare il dettato del DM 22-01-2013.

Art. 9

Documentazione tecnica

  • L’impianto è corredato dalla documentazione tecnica attestante la conformità a quanto previsto nel presente decreto.
  • Restano valide le prescrizioni del decreto ministeriale n. 37/08 ai fini della dichiarazione di conformità della sicurezza degli impianti.

Commento

Vengono definite le regole relative alla documentazione tecnica necessaria a certificare la regola d’arte e la rispondenza dell’impianto centralizzato. Il comma 2 conferma la necessità di continuare a emettere la DiCo prevista dal DM 37/08 (ex 46/90) ai fini della sicurezza mentre per gli aspetti relativi alla funzionalità, e soprattutto ai “criteri realizzativi”, dovrà essere fatto riferimento al presente DM. Nella Dichiarazione di conformità dove si scrivono le Norme tecniche cui ci si è riferiti per la realizzazione dell’impianto si scriverà anche: “rispettato le regole tecniche definite dal DM 22-01-2013 con l’ausilio della Guida CEI 100-7”.

Art. 10

Efficacia

  • Il presente decreto si applica a tutti gli impianti centralizzati d’antenna di nuova installazione.
  • Le disposizioni di cui all’art. 6 del presente decreto sono estese anche agli impianti d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione non centralizzati.

Commento

È introdotta una significativa novità rispetto al decreto precedente del novembre 2005, oltre a prescrivere l’applicazione del presente decreto per tutti gli impianti centralizzati nuovi (cioè realizzati a partire dall’entrata in vigore che è il 30 gennaio 2013, giorno della pubblicazione sulla G.U.) impone le stesse regole anche per gli impianti “non centralizzati”.

Ovviamente nel caso di impianti singoli non è possibile “imporre” un impianto con caratteristiche che al committente non interessano, però è importante specificarlo nella DiCo e nella relazione allegata per evitare il rischio che in seguito venga richiesto all’installatore di “completare” l’impianto per adeguarlo a quanto ha dichiarato nella DiCo che se non specificato dovrà essere quello che è previsto nel DM 22-01-2013 e nella Guida CEI 100-7.

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